Esenzione per invalidità e per patologie croniche

L'esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all'invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l'attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:
• invalidi di guerra titolari di pensione (dalla I categoria alla V per tutte le prestazioni ambulatoriali e dalla I categoria alla VIII per la quota fissa per ricetta);
• invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
• invalidi civili con indennità di accompagnamento;
ciechi e sordomuti;
• ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
• vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.

Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all'esenzione i soggetti:
• invalidi di guerra titolari di pensione (dalla V categoria alla VIII per le prestazioni ambulatoriali);
• invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
• coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.

Esenzione per patologie croniche e invalidanti
Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99, come modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01.
Presso il sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.

COME FARE

Per gli invalidi, copia verbale accertamento di invalidità.
Per gli invalidi per lavoro, infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali, occorre il certificato I.N.A.I.L.
In base al D.M. 28/05/1999, n.329 così come modificato dal D.M. 21/05/2001 n.296; D.M. 18/05/2001, n. 279 (istituzione e disciplina delle esenzioni per le malattie rare).
Circolare Min. Salute n.13 del 13/12/2001
Certificato attestante la patologia invalidante, su apposito stampato, rilasciato da struttura ospedaliera o da un medico specialista ambulatoriale dell’Azienda Sanitaria.
Nella certificazione della patologia che riconosce il diritto all’esenzione, i Medici specialisti, devono riportare il codice della malattia, completo di sottocodice, come definito dalla classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM).

Tessera Sanitaria.
Le certificazioni attestanti l’esenzione devono essere consegnate nell’Ufficio Esenzioni Ticket territoriale nella ASl di residenza, al cittadino verrà consegnato un nuovo certificato con la codifica di esenzione e nel caso dei esenzione per patologia, l’elenco delle prestazioni esenti correlate alla patologia

Per il riconoscimento dell'esenzione sono anche validi:
• i certificati delle Commissioni mediche degli ospedali militari;
• le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

L'Asl, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che da diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia e le prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket.

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