Accesso civico e generalizzato
Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3. (LG Reg. 27 luglio 2016, n. 17)

ACCESSO CIVICO (Art. 5 e 5 bis D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013)

OGGETTO
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico chiunque ha diritto di accedere:
•Ai documenti informazioni e dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione in capo all’amministrazione
•A qualunque altro dato documento o informazione detenuto dall’amministrazione, ulteriore rispetto a quelli per i quali sussiste obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5 bis D. Lgs 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

DA CHI PUO’ ESSERE ESERCITATO?
Il diritto può essere esercitato da chiunque, non’è soggetto ad alcuna limitazione e non deve essere motivato

MODALITA’ ESERCIZIO
Il diritto si esercita utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale nella Sezione dedicata all’Accesso Civico

La domanda può essere trasmessa per via telematica al seguente indirizzo pec: dir.asslcagliari@pec.atssardegna.it, mediante raccomandata AR , posta ordinaria o consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda e può essere indirizzata:
A) Al Direttore ASSL Cagliari
B) All’Ufficio che detiene i dati documenti e/o informazioni
C) All’URP
D) Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Il rilascio dei dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

PROCEDIMENTO PER LE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO SU DATI INFORMAZIONI DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento l’Amministrazione provvede a pubblicare i dati documenti e/o informazioni sul sito istituzionale e da comunicazione, al richiedente, dell’avvenuta pubblicazione , indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di diniego totale o parziale e nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni il richiedente potrà:
• Presentare ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla formazione del silenzio
• Presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza . Anche avverso la decisione del Responsabile Prevenzione Corruzione è ammesso ricorso al TAR

PROCEDIMENTO PER LE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO SU DATI INFORMAZIONI DOCUMENTI NON OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA ( Dal 23.12.2016)
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Se l’Amministrazione individua eventuali contro interessati ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 è tenuta a dargli comunicazione dell’istanza, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuale motivata opposizione. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla eventuale opposizione del contro interessato. Decorso il predetto termine l’Amministrazione decide sull’istanza.
In caso di accoglimento dell’istanza l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente i dati e /o i documenti richiesti. In presenza di motivata opposizione la comunicazione va trasmessa anche al controinterssato e in questo caso i dati non potranno essere trasmessi al richiedente prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Il rifiuto il differimento e la limitazione possono essere motivati solo con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 5 bis.
In caso di diniego totale o parziale e nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni il richiedente potrà:
• Presentare ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla formazione del silenzio
• Presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza . Anche avverso la decisione del Responsabile Prevenzione Corruzione è ammesso ricorso al TAR
In caso di accoglimento dell’istanza in presenza di motivata opposizione il contro interessato potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Allegati:

modello istanza accesso civico semplice
modello istanza accesso civico generalizzato
modello istanza riesame