CAGLIARI, 5 luglio 2016 – In merito alla richiesta di informazioni sull’impiego, in regime di prestazioni aggiuntive, di medici di anestesia e rianimazione per la copertura di emergenze o urgenze di tipo rianimatorio nel P.O. di Isili, si precisa che l’art. 55 del Contratto collettivo della Dirigenza medico e veterinaria del SSN, all’art. 2, definisce le prestazioni aggiuntive come “ […] le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, […] soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.”
Pertanto, il ricorso a tale regime avviene in situazioni straordinarie e destinate a rimanere tali (come nel caso in oggetto) anche a causa dell’esigua disponibilità di medici in particolare nelle specialità di chirurgia generale e anestesia e rianimazione.
Ciò premesso, si precisa che la chiusura della sala operatoria e delle degenze di chirurgia del presidio conseguono:
• sia a problemi tecnico-strutturali rilevati per le sale operatorie dell’ospedale S. Giuseppe (per la soluzione dei quali sono state avviate le procedure di gara che consentiranno di riattivare le attività di chirurgia);
• sia alla pluriennale carenza di personale determinata dall’indisponibilità da parte dei medici ad accettare rapporti di lavoro dipendente (o di qualsiasi tipo) nel caso in cui la sede di assegnazione sia il PO S. Giuseppe (rinunciano all’assunzione). Per sopperire a detta carenza e garantire il mantenimento delle attività nell’ospedale di Isili, ormai da molti anni, l’unica possibilità consentita da contratto è il ricorso alle prestazioni aggiuntive per i medici di chirurgia generale, per gli anestesisti rianimatori e i medici di pronto soccorso che si dichiarino disponibili a effettuarle.
Se con la temporanea sospensione della sala operatoria attualmente non è più necessario acquisire prestazioni aggiuntive di chirurghi generali, non è stato invece possibile rinunciare a quelle dei rianimatori in virtù delle necessità derivanti dalla presenza nell’ospedale non solo di un Pronto Soccorso e di un reparto di Medicina generale pienamente operativi, ma anche dalla necessità di garantire ai vari servizi presenti nel presidio la figura dell’anestesista rianimatore; in assenza di questa figura non potrebbero infatti essere eseguiti esami complessi quali gli esami radiografici con mezzi di contrasto, né soprattutto potrebbe essere garantita l’assistenza per le emergenze sanitarie nell’ambito delle attività svolte nell’intero ospedale (Pronto soccorso, medicina, dialisi, diabetologia, etc.).
In sintesi, la temporanea sospensione della attività di chirurgia non determina il venir meno della necessità di un intervento competente nei casi di emergenza-urgenza da affrontare nell’ambito della struttura in relazione alle numerose e restanti attività presenti.
Scelta obbligata quindi che, tuttavia, presenta quotidiane criticità anche perché i dipendenti dell’azienda disponibili a effettuare, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, le prestazioni aggiuntive sono in numero contenuto e non sufficiente a garantire la necessaria copertura.
Detta ridotta disponibilità a effettuare orario aggiuntivo ha addirittura determinato la necessità di rivolgersi ad altre aziende sanitarie, quali l’AO Brotzu, per l’acquisto di turni di prestazione aggiuntiva di anestesisti rianimatori; in assenza di detta disponibilità sarebbe impossibile garantire la copertura delle attività del presidio di Isili per i casi di urgenza rianimatoria.
Si precisa inoltre che, stante l’attuale organizzazione e distribuzione delle attività in ambito aziendale, il numero di anestesisti rianimatori disponibili in azienda non è adeguato, e pertanto, negli anni, nell’impossibilità di effettuare assunzioni, si è reso obbligato il ricorso alle prestazioni aggiuntive anche per attività territoriali (cure domiciliari) e ospedaliere (San Marcellino di Muravera, SS. Trinità) e discipline (ortopedia, gastroenterologia, radiologia, medicina interna).
Si sottolinea, inoltre, che le ore di lavoro svolte in regime di prestazioni aggiuntive – utilizzate sempre e solo laddove non si possa fare fronte con personale dipendente o acquisito dall’esterno – rappresentano per l’azienda un costo equivalente, se non inferiore, a quello di un medico dipendente in quanto le prestazioni orarie non risentono degli ulteriori costi che costituiscono parte del costo ordinario per lavoro dipendente (ferie, permessi, tredicesima, malattia, etc.).
Infine, è bene precisare che lo strumento delle prestazioni aggiuntive ex art. 55 è in uso su tutto il territorio nazionale e consente di garantire l’assistenza sanitaria spesso in risposta sia alla carenza delle dotazioni disponibili, sia al sempre minor numero di medici presenti sul mercato del lavoro soprattutto per alcune specialità.
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