Gli interessati dovranno utilizzare, per le domande di disponibilità, i moduli predisposti come di seguito specificato:
Per l’ART. 21 ACN 31.03.2020 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A
TEMPO INDETERMINATO.
a)titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell’ambito zonale in cui è pubblicato l’incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all’Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
b)titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all’attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 51;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
c)titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all’art. 28, comma 1;
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a cui si applica l'ACN 2020);
UTILIZZARE IL MODULO N° 1
h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 19 del presente Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato
comporta la cancellazione dalla graduatoria valida per l'anno in corso
UTILIZZARE IL MODULO N° 2
i) specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 ACN 2020.
UTILIZZARE IL MODULO N°2
j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico di specialista ambulatoriale.
UTILIZZARE IL MODULO N° 2
Per l’ART. 22 ACN 31.03.2020 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO1. Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione, possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 6 (SEI) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 12 (DODICI) mesi continuativi. Gli aspiranti all’incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’art. 21, comma 1.
2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria di cui all’art. 19 C. 10 in vigore NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI .
UTILIZZARE IL MODULO N° 3
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 19 C. 10, l’Azienda può UTILIZZARE QUELLE DI CUI AL COMMA 12
UTILIZZARE IL MODULO N° 3
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato a tempo determinato compete lo specifico trattamento economico di cui all’art 49.
5. Gli incarichi a tempo determinato non possono essere convertiti a tempo indeterminato.
Modulistica allegata:
Modulo n° 1 - art. 21 c.2 lettera A.B.C.D.E.F.GModulo n° 2 - art. 21 c.2 lettera H - I - JModulo n° 3 - art. 20 c. 2 e c. 3 Modulo autocertificazione informativa DA ALLEGARE IN OGNI CASO DI RICHIESTA DI INCARICO unitamente ad un documento di identità