Art. 35, c. 3 del D.Lgs. 33/2013L'amministrazione pubblica i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), introdotte dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012).
Sulla base di quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 183/2011:
1. è vietato alle Pubbliche Amministrazioni rilasciare certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio ; i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le PA possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati.
Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura : “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi”.
2. le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta violazione dei doveri d’ufficio,.ma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni normative di cui sopra, definite come "decertificazione", hanno lo scopo di evitare ad imprese e cittadini di dover richiedere a PA certificati da consegnare ad altre PA o privati gestori di pubblici servizi: in tutti i rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono infatti sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
Controlli su autocertificazioni:In base all’art. 15 della Legge 183/2011 le pubbliche amministrazioni certificanti ( titolari dei dati) sono tenute ad adottare idonee misure organizzative per consentire l’efficace e tempestiva esecuzione dei controlli di cui agli art. 71 del D.P.R. 445/2000 che le pubbliche amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 prodotte dai privati.
I controlli sono finalizzati verificare la rispondenza tra le informazioni rese dal soggetto con quelle in possesso dell’Amministrazione, o di altre Pubbliche Amministrazioni, onde garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi.
Per adempiere alle nuove norme in materia di semplificazione amministrativa e favorire il corretto svolgimento delle procedure, la ASL di Cagliari , con delibera n.337 del 15.03.2012, ha regolamentato le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli delle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione, demandando ad ogni Responsabile di Struttura, in qualità di responsabile del procedimento, l’espletamento delle medesime funzioni.
Regolamento “Misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati, per l’effettuazione dei controlli e per la loro modalità di esecuzione”Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione (generico)Modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio (generico)