Avviso per permessi per diritto allo studio (150 ore) anno solare 2022

CAGLIARI; 9 novembre 2021 - Si invitano i dipendenti del comparto interessati a presentare le istanze per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l’anno 2022, a partire dal 08/11/2021 ed entro il 18/12/2021. Non saranno accolte domande pervenute oltre la data di scadenza.

Le domande, compilate secondo lo schema allegato, unitamente a copia fotostatica del
documento di identità, dovranno essere presentate o trasmesse all’ufficio protocollo dell’A.S.S.L.
di appartenenza oppure, in alternativa, inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica (in base
all’Area Socio Sanitaria Locale di appartenenza):

ASSL di Sassari: ufficiopersonale.sassari@atssardegna.it
ASSL di Olbia: ufficiopersonale.olbia@atssardegna.it
ASSL di Nuoro: ufficiopersonale.nuoro@atssardegna.it
ASSL di Lanusei: ufficiopersonale.lanusei@atssardegna.it
ASSL di Oristano: ufficiopersonale.oristano@atssardegna.it
ASSL di Sanluri: ufficiopersonale.sanluri@atssardegna.it
ASSL di Carbonia: ufficiopersonale.carbonia@atssardegna.it
ASSL di Cagliari: ufficiopersonale.cagliari@atssardegna.it

La domanda dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione al corso.
I permessi potranno essere concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio in ATS
all’inizio dell’anno, arrotondato all’unità superiore.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi
avverrà secondo i criteri di priorità stabiliti nell’art. 48 del CCNL 2016/2018 per il personale del
comparto.
A tal fine, qualora nella domanda non risultino indicati tutti i dati necessari (previsti nello schema di
domanda allegato), non si potrà procedere al riconoscimento dell’eventuale diritto alla priorità in
graduatoria.

I permessi sono concessi nel limite massimo di 150 ore per anno solare (dal 1 gennaio al 31
dicembre); ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi,
potranno essere concessi in misura riproporzionata alla durata del contratto.
Ai dipendenti iscritti a corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale, i permessi sono
concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso e quella
stabilita per lo studente a tempo parziale.
I permessi possono essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attesti professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, nonché per
sostenere i relativi esami .
Non potranno essere accolte richieste presentate per la frequenza di corsi che non rientrano nelle
suddette fattispecie.

I permessi spettano esclusivamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l’orario di
servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, in alternativa ai permessi
previsti appositamente dal CCNL; pertanto non potranno essere fruiti se l’organizzazione dei corsi
consente la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, né per
seguire corsi di studio tenuti al di fuori dell’orario di servizio.
I dipendenti iscritti ai corsi universitari telematici dovranno presentare un certificato dell’università
che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni il dipendente ha
seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica
(videoconferenza), in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e che solo in quel
determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.

Il personale che sarà autorizzato a fruire dei permessi è tenuto:
• a presentare preventiva richiesta al Responsabile del servizio di appartenenza con
congruo anticipo e compatibilmente con la predisposizione dei turni di servizio;
• a presentare idonea certificazione in ordine alla frequenza delle lezioni e agli esami finali
sostenuti, anche se con esito negativo; In mancanza della certificazione, i permessi fruiti saranno
considerati come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero degli emolumenti
percepiti, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
Analogamente si procederà nel caso in cui, senza adeguata motivazione, non si frequenti
regolarmente il corso o lo si abbandoni.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda all’art. 48 del CCNL 2016/2018 per il
personale del comparto.

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