La fornitura è subordinata alle seguenti attività:
Prescrizione:
deve essere redatta su apposito allegato 1, da uno specialista del SSN, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto per i ricoverati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del DM n. 332/99. , corredata di apposita prescrizione su ricetta SSN, fatta eccezione per le prescrizioni specialistiche provenienti da strutture di ricovero private accreditate.
Per i pazienti allettati o assistiti in Cure Domiciliari e Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), è valida la richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG}, limitatamente all'erogazione di prodotti per incontinenza, ritenzione, materiale di medicazione, letti, sponde, materassi e supporto per alzarsi da letto. La prescrizione deve essere sempre accompagnata da una ricetta SSN a lettura ottica contenente i codici di cui al NT
Si precisa che non possono essere accettate prescrizioni redatte da specialisti in regime di attività libero-professionale e/o accreditati esterni.
La prescrizione deve comprendere:
a) diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c) progetto/programma di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
Si sottolinea la necessità che il medico prescrittore presti la massima attenzione alla descrizione degli elementi utili alla valutazione del livello di complessità che giustifica l'adozione di un Programma o Progetto riabilitativo.
Autorizzazione:
L'autorizzazione alla fornitura può essere rilasciata solo dalla ASL di residenza presso gli uffici con funzione di assistenza protesica e integrativa. presso il distretto di residenza o il distretto del domicilio sanitario.
Gli assistiti residenti in altre ASL ma domiciliati presso quella di Cagliari possono inoltrare la richiesta di autorizzazione di ausili e protesi al distretto del domicilio sanitario il quale provvederà, attraverso il proprio ufficio, alla istruttoria della pratica e alla successiva richiesta dell'autorizzazione alla ASL di residenza.
Se l'assistito è residente nell'ambito della ASL di Cagliari, ma il domicilio sanitario è in un distretto diverso da quello della residenza, può inoltrare la richiesta di autorizzazione di ausili e protesi al distretto del domicilio sanitario il quale provvederà, attraverso il proprio ufficio, alla raccolta ed istruttoria della pratica e alla successiva richiesta dell'autorizzazione al distretto di residenza;
Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti per i motivi di cui sopra nel corso di un ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio della ASL di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla Unità Operativa di ricovero alla ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente anche a mezzo fax.
L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della appropriatezza tra prescrizione medica e dispositivi codificati nel nomenclatore, nonché, in caso di fornitura successiva alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L'ufficio competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque in caso di prima fornitura entro 15 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.
Collaudo:
Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro 20 giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua Unità Operativa. Lo specialista al momento della prescrizione del presidio rilascia all'assistito una ricetta SSN con richiesta di valutazione protesica (codice NT 93,03). Qualora la prescrizione venga effettuata dal MMG o Pediatra di Libera Scelta, in ipotesi di prescrizione di letto ortopedico e materasso, il collaudo deve esse re effettuato dallo stesso medico prescrittore così da evitare eventuali rimandi agli specialisti ambulatoriali.
Tempi di rinnovo:
Il rinnovo degli ausili, con oneri a carico del SSN, può essere disposto solo a condizione che lo specialista prescrittore lo ritenga assolutamente necessario e comunque quando è rispettata almeno una delle seguenti condizioni .
La ASL a mezzo dell'ufficio dell'assistenza protesica e integrativa, non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni, prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per ogni tipo di dispositivo.
l tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati per particolari necessità terapeutiche o riabilitative, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica alla riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano trascorsi i tempi minimi sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.
Occorre chiarire che anche per i minori si applica il rispetto dei tempi minimi di rinnovo dei presidi ad eccezione delle richieste motivate dall'età evolutiva (accrescimento). Pertanto, nei casi di smarrimento, particolare usura, rottura accidentale, impossibilità tecnica alla riparazione, o di non convenienza della riparazione stessa, ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, si applicano le stesse limitazioni previste per i maggiorenni.
Riserva di proprietà:
l dispositivi non strettamente personalizzati per i quali è possibile il riutilizzo vengono ceduti in comodato d'uso. Quando tali presidi non sono più necessari all'assistito (per decesso e/o modifiche dello stato fisico) vanno restituiti alla ASL. La restituzione dei presidi è finalizzata, previa disinfezione e sanificazione, al loro riutilizzo.
Documentazione richiesta
Per il primo accesso all'ufficio protesi e ausili, la richiesta delle prestazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione :
1. domanda compilata secondo modulo allegato;
2. prescrizione redatta sull'apposito modello (allegato 1 /1a/1b sul sito web asl Cagliari: http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html alla voce modulistica/richiesta farmaci e ausili)
3. copia del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato (Art. 4 Decreto Legge 9 febbraio 2012 , n. 5);
4. se in attesa di accertamento dell'invalidità civile, copia del certificato allegato alla domanda per l'accertamento dell'invalidità, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato (Art. 4 Decreto Legge 9 febbraio 2012 , n.5);
5. se in attesa di riconoscimento dell'invalidità civile, in quanto già sottoposto a visita da parte della Commissione Medica della ASL che ha accertato un'invalidità superiore al 33%, ma non ancora in possesso del provvedimento definitivo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'avvenuta visita da parte della Commissione Medica della ASL, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato (Art. 4 Decreto Legge 9 febbraio 2012 , n. ). La dichiarazione sostitutiva in questione deve fare esclusivo riferimento al fatto (l'avvenuta visita) di cui l'istante è a diretta conoscenza. Sarà invece cura degli uffici competenti della ASL acquisire una certificazione dell'ufficio preposto alla gestione dell'attività delle Commissioni per l'accertamento delle invalidità con l'indicazione della percentuale d'invalidità riconosciuta.
6. Apposita delega qualora la documentazione venga presentata da persona diversa dal beneficiario, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità sia del titolare che del delegato.
La documentazione richiesta può essere inviata anche via fax unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.